Legge n. 69/1963
12/05/2009
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Ordinamento della professione di giornalista
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA
Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Versione aggiornata al D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150
N.B. In materia disciplinare occorre far riferimento all'art. 8
del DPR 137/2012, al Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei
giornalisti ed al D.M. 21 febbraio 2014 “Regolamento in materia di ricorsi
innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale".
TITOLO
I. Dell'Ordine del giornalisti
Capo
I. Dei Consigli dell'Ordine regionali o interregionali.
1.
Ordine dei giornalisti.
È
istituito l'Ordine dei giornalisti.
Ad
esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei
rispettivi elenchi dell'albo.
Sono
professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la
professione di giornalista.
Sono
pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e
retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Le
funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina
degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da
determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme
della presente legge.
Tanto
gli Ordini regionali e interregionali, quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei
limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.
2.
Diritti e doveri.
È
diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica,
limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della
personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità
sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla
buona fede.
Devono
essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali
errori.
Giornalisti
e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle
notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a
promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra
giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.
..
Omissis…
Capo
III. Dell'esercizio della professione di giornalista.
45.
Esercizio della professione.
Nessuno
può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è
iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a
norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove il fatto non costituisca un
reato più grave (23).
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(23) La Corte costituzionale, con sentenza 21-23 marzo 1968, n.
11 (Gazz. Uff. 30 marzo 1968, n. 84) ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo, limitatamente alla sua applicabilità allo
straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana
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46.
Direzione dei giornali.
Il
direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un
periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'art. 34 devono essere
iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel
successivo art. 47 (24).
Per
le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore
responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in
quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'art. 28 per le riviste a
carattere tecnico, professionale o scientifico.
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