lunedì 30 novembre 2015

Claudio Baglioni - E Tu.....


Legge n. 69/1963


12/05/2009

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Ordinamento della professione di giornalista

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA
Legge 3 febbraio 1963, n. 69

Versione aggiornata al D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150

N.B. In materia disciplinare occorre far riferimento all'art. 8 del DPR 137/2012, al Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti ed al D.M. 21 febbraio 2014 “Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale".

TITOLO I. Dell'Ordine del giornalisti

Capo I. Dei Consigli dell'Ordine regionali o interregionali.

1. Ordine dei giornalisti.

È istituito l'Ordine dei giornalisti.

Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.

Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.

Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.

Tanto gli Ordini regionali e interregionali, quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

2. Diritti e doveri.

È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.

Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

 

.. Omissis…

 

Capo III. Dell'esercizio della professione di giornalista.

45. Esercizio della professione.

Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove il fatto non costituisca un reato più grave (23).

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(23) La Corte costituzionale, con sentenza 21-23 marzo 1968, n. 11 (Gazz. Uff. 30 marzo 1968, n. 84) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla sua applicabilità allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana

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46. Direzione dei giornali.

Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'art. 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel successivo art. 47 (24).

Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'art. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

 

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